P.MMS LEGAL, con gli Avv.ti Massimiliano Mangano e Giovanni Barraja, a difesa di un operatore economico, vince al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che con la sentenza 30 luglio 2025, n. 618, ha respinto l’appello proposto da altro operatore, affermando che è illegittimo l’annullamento in autotutela dell’intera procedura di gara motivato dalla pretesa invalidità della lex specialis per mancata espressa previsione dell’obbligo di iscrizione alla white list. Poiché tale requisito è imposto dalla legge e si applica per eterointegrazione, la legge di gara non è viziata dalla sua omissione. In presenza di un operatore economico primo graduato ma privo del requisito dell’iscrizione, la stazione appaltante non deve annullare la gara, ma deve disporre l’esclusione e procedere allo scorrimento della graduatoria. L’illegittimità dell’annullamento in autotutela vizia anche successivi affidamenti diretti per lo stesso oggetto fondati su di esso.
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