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Il TAR Sicilia – Palermo, Sez. III, con la sentenza 3 luglio 2017, n. 1746 ha rigettato il ricorso volto a censurare il mancato riconoscimento, nel concorso pubblico per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche in Sicilia, della maggiorazione prevista a favore del farmacista rurale anche oltre il punteggio massimo previsto dal D.P.C.M. n. 298/1994 per i titoli relativi all’esercizio professionale, rilevando che l’art. 9 della Legge 221/1968 sul punteggio per la c.d. ruralità deve essere interpretato ed applicato coerentemente e in armonia con il sistema normativo vigente, in cui si riscontra il limite invalicabile dei 35 punti.