AVV. MASSIMILIANO MANGANO – 14 APRILE 2016

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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con la sentenza 14 aprile 2016, n. 91, ha affermato che la previsione dell’art. 82, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163/2006, che esclude che le spese riflettenti i costi del personale e per la sicurezza possano trovare considerazione ai fini dell’individuazione dell’offerta dal prezzo più basso, è suscettibile di trovare applicazione quando la singola previsione di lex specialis si presti a contrastanti interpretazioni, e non anche quando la stessa, lungi dal poter dare àdito a dubbi interpretativi, presenti un testo dal senso del tutto univoco e diverso.

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