AVV. MASSIMILIANO MANGANO – 29 GENNAIO 2016

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Il Tar Sicilia, Palermo, Sez. II, con la sentenza 29 gennaio 2016, n. 352, ha affermato l’illegittimità del provvedimento con il quale un Comune ha ritenuto di poter presumere il collegamento societario tra due ditte che avevano presentato dei progetti per la realizzazione di due autonomi impianti di minieolico, in violazione dei limiti di settore, senza alcuna specifica istruttoria e senza che il legame fra i due progetti fosse stato identificato su alcuno dei parametri giuridici che, in materia societaria, consentono di individuare le fattispecie tipiche di collegamento e/o controllo.

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