AVV.MASSIMILIANO MANGANO – 7 DICEMBRE 2016

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Il TAR Sicilia, Sede di Palermo, Sez. III, con l’ordinanza cautelare 7 dicembre 2016, n. 1361, ha respinto la richiesta di sospensione dei provvedimenti con i quali il Comune di Palermo ha introdotto una Zona a Traffico Limitato (ZTL) per difetto del prescritto fumus boni iuris e tenuto conto della prevalenza della tutela della salute nella valutazione della sussistenza del periculum in mora.

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