Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con l’ordinanza 15 ottobre 2025 n. 324, in accoglimento delle difese svolte da una società partecipata regionale, difesa da P.MMS LEGAL, con l’avv. Massimiliano Mangano, ha rigettato il ricorso proposto da una S.r.l. volto ad ottenere la riforma, previa sospensione cautelare, di una sentenza del T.A.R. Sicilia che aveva valutato inammissibile il ricorso proposto dalla ricorrente. In particolare, il Collegio ha rilevato la mancanza del fumus boni iuris necessario per accogliere l’istanza cautelare affermando il principio per cui quando un avviso pubblico richiede ad una società il requisito di “due bilanci approvati”, si tratta di un requisito soggettivo che, dopo la scissione parziale della società, non si traferisce alla nuova società costituita. Di conseguenza, il Collegio ha aderito alla tesi della società resistente mediante il respingimento dell’istanza cautelare.
Categories:
